Accesso


​​​​​Statuto


Art. 1 L’Associazione Ticinese Docenti Educazione Arti Plastiche è un’ Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

Art. 2 L’Associazione ha i seguenti scopi:

a) Operare per la formazione, l’informazione e l’aggiornamento professionale di tutte/i le/i socie/i.
b) Operare affinché gli interessi professionali siano tutelati.
c) Favorire i rapporti di collaborazione fra docenti di educazione alle arti plastiche e docenti di altre discipline.

Art. 3 L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 4 La sede dell’Associazione è presso il domicilio della/del segretaria/o.

Art. 5 L’Associazione è composta da:

a) Socie/i attive/i: i docenti in possesso della patente abilitante all’educazione alle arti plastiche nella scuola elementare e nella scuola media.
b) Socie/i sostenitrici/tori.
c) Socie/i onorarie/i.

Art. 6 Tutte/i le/i socie/i sono tenuti a pagare la tassa sociale annua di fr 30.-.

Art. 7 Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea generale.
b) Il Comitato.
c) I revisori dei conti.

Art. 8 L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno, entro la fine di maggio, per discutere e decidere l’attività sociale.
Nomina i membri del comitato e fra essi la/il Presidente.
Le convocazioni devono essere inviate almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale.

Art. 9 Tutte le Assemblee convocate a norma dello Statuto sono valide qualunque sia il numero delle/dei socie/i presenti.

Art. 10 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su richiesta scritta di almeno 20 socie/i.

Art. 11 Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza della metà più uno. In caso di parità, fa stato il voto della/del Presidente che conta doppio.

Art. 12 Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. 2/5 dei voti rappresentati possono chiedere la votazione segreta.

Art. 13 L’Assemblea nomina annualmente 2 revisori dei conti che non sono rieleggibili. Essi presentano per tempo un rapporto scritto all’Assemblea.


COMITATO

Art. 14 Il Comitato si compone di 5 membri nominati dall’Assemblea, che rappresentano i diversi ordini di scuola.
Essi rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili al massimo per 4 periodi.
In caso di rinnovo del Comitato almeno 2 membri di quello precedente devono rimanere in carica.

Competenze del Comitato:

a) Tutela gli interessi dell’Associazione.
b) E’ l’organo esecutivo dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi.
c) Sceglie la/il vicepresidente, la/il cassiera/e e la/il segretaria/o.
d) Organizza l’Assemblea annuale di cui all’art. 8 di questo statuto.
e) Presenta i conti ai revisori in tempo opportuno per la verifica e il rapporto.

Art. 15 Se un membro del comitato non intende portare a termine il proprio mandato è tenuto a darne comunicazione scritta al Comitato un mese prima dell’Assemblea generale ordinaria.

Art. 16 La/il segretaria/o redige il verbale delle riunioni di Comitato e delle Assemblee.

Art. l7 Lo scioglimento dell’Associazione avviene per decisione dell’Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei presenti o quando il Comitato non possa essere sostituito come da art. 14 del presente statuto.
Eventuale patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento dell’Associazione verrà devoluto secondo le decisioni dell’Assemblea generale.

Art. 18 Eventuali modifiche di questo statuto potranno essere fatte con decisioni prese dall’Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

Art. 19 Per debiti dell’Associazione risponde unicamente il capitale dell’Associazione stessa esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale delle/dei socie/i.


Approvato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2010 – Canvetto Luganese - Lugano