Alcune informazioni base
La Legge federale sul diritto d'autore (LDA, 09.10.1992) regola la tutela degli autori di opere letterarie e artistiche, la tutela degli artisti interpreti, dei produttori di supporti sonori e audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché la sorveglianza federale sulle società di gestione. Chiunque desideri utilizzare le opere di un autore, deve richiedere la sua autorizzazione. Solo dopo averla ottenuta può utilizzare le opere, dietro pagamento di un compenso.
La stessa Legge definisce però anche le restrizioni del diritto d'autore. In questi casi non è necessario ottenere preventivamente un'autorizzazione dell'autore o dell'avente diritto.
Rientrano in questa categoria:
• l'utilizzazione di opere nella cerchia privata (tra parenti e amici);
• l'utilizzazione di opere da parte degli insegnanti a fini pedagogici;
• la riproduzione di esemplari di opere nelle aziende, amministrazioni pubbliche, commissioni e istituzioni analoghe ai fini dell'informazione interna e della documentazione.
La LDA prevede dunque un regime privilegiato al quale sono sottoposti gli insegnanti, autorizzandoli all’uso di opere di vario genere in classe, con i loro allievi, a tariffe preferenziali.
Questo tipo di utilizzazione non è né gratuito né illimitato.
Le Autorità scolastiche cantonali indennizzano a questo scopo, in modo forfettario, le varie Società che curano i diritti d’autore, secondo tariffe negoziate e valide su tutto il territorio della Confederazione.
Per ogni informazione in merito, per ottenere risposte a singole situazioni particolari, per conoscere le modalità di eventuali richieste di autorizzazione per l’uso di supporti didattici si consulti.
Per saperne di più
Indicazioni sui diritti d'autore
SUISA, cooperativa svizzera degli autori e degli editori
ProLitteris – Società svizzera dei diritti d’autore per la letteratura e l’arte visiva, cooperativa